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La vigilanza
Se si esclude il controllo interno alla società svolto dall’Organo di Controllo, è sempre esistito un sistema più o meno articolato di controlli sulle cooperative. Naturalmente le motivazioni di tale istituto si sono modificate nel tempo: oggi il controllo non viene certo più esercitato perché si teme che le cooperative possano attentare l'ordine costituito ma perché in alcuni casi godono di aiuti pubblici e quindi è necessario ne venga certificato il regolare funzionamento o più ancora perché si intende accertare se esse abbiano i caratteri della autentica cooperazione così come prefigurato dalla nostra Costituzione.
Di massima il potere di controllo è attribuito al Ministero dello Sviluppo Economico salvo per alcune cooperative per le quali il controllo fa capo ad altri dicasteri. La vigilanza si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie: le prime sono svolte dalle Associazioni giuridicamente riconosciute limitatamente ai propri associati e dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite le Direzioni del Lavoro per le cooperative non associate; le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni qual volta se ne presenti la opportunità a cura esclusivamente del Ministero. L'effettuazione della revisione ordinaria comporta il pagamento di un contributo da parte della cooperativa il cui ammontare (variabile in funzione del numero dei soci, del capitale sociale e del fatturato) è fissato ogni biennio con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli oneri per le ispezioni straordinarie gravano invece sul bilancio dello stesso Ministero.
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